Art. 109 Codice Giustizia Contabile - Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto

La prosecuzione del giudizio puo' avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione. 2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti. 3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificata alle altre parti a cura dell'istante. 4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile. 5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107. 6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.




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