Art. 111 Codice Giustizia Contabile - Estinzione del processo

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. 2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre. 3. Il processo si estingue, altresi', se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura. 4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza. 5. L'estinzione del processo non estingue l'azione. 6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. 7. Dalle prove raccolte il giudice puo' desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3. 8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.




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