Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza e' ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette. 3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione puo' essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.