Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo. 2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. 3. Se la correzione e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. 4. Se la correzione di una sentenza e' chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente. 5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che e' annotata sull'originale del provvedimento.