L'udienza e' fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite. 2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto e' comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione e' sollevata. 3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti e' comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite. 4. L'atto di deferimento del procuratore generale e' notificato a cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite. 5. Il procuratore generale e le parti hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza. 6. L'atto di deferimento e' comunicato, altresi', al giudice della causa in relazione alla quale la questione e' sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.