Art. 131 Codice Giustizia Contabile - Ambito di applicazione

Nei giudizi di responsabilita' amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, puo' determinare con decreto la somma da pagare all'erario. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.




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