Avverso il decreto del giudice monocratico si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto. 2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto. 3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti. 4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni. 5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero.