Art. 144 Codice Giustizia Contabile - Decisione

Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva. 2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero.




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