All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. 2. L'agente contabile, ove presente in udienza, puo' essere anche ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non puo' svolgere difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell'amministrazione, di un funzionario appositamente delegato. 3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonche' adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali. 4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non puo' disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarita' del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui da' pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale. 5. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilita'. 6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si puo' procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.