Art. 149 Codice Giustizia Contabile - Decisione

Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio puo' trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinche' prosegua l'istruttoria. 2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facolta' di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte. 3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo. 4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purche' citati o intervenuti in giudizio. 5. Quando l'alienazione non e' autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.




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