Art. 15 Codice Giustizia Contabile - Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. 2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.




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