Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali; b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno e' conseguenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente; c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione; d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie. 3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualita' di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, e' attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice. 4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualita' di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente e' quello della condotta causalmente prevalente.