Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva. 2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". 3. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. 4. Nel caso di pluralita' di amministrazioni interessate all'esecuzione o di esecuzione nei confronti di piu' parti, le ulteriori copie, su motivata istanza del pubblico ministero, sono chieste al presidente della sezione che ha pronunciato la decisione da eseguire, che provvede con decreto. 5. Il dirigente della segreteria della sezione che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.