Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano". 2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti; d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; e) il dispositivo; f) la data della pronuncia; g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore. 3. La decisione e' nulla se mancano le indicazioni di cui alle lettere e) e g),del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero. 4. Qualora, dopo la pronuncia della sentenza, si verifichi l'impossibilita' assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con dichiarazione apposta in calce alla sentenza, firmata dal presidente del collegio o, in mancanza di questi, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.