Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende. 2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullita'.