Art. 6 Codice Giustizia Contabile - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'

I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita' dei contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonche' le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva, integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali. 4. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri. 5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.




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