Art. 65 Codice Giustizia Contabile - Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero

La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.




Leggi altri articoli in: Codice Giustizia Contabile