Art. 73 Codice Giustizia Contabile - Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.




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