Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge. 2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste dall'articolo 76, comma 3. 3. Si applica l'articolo 76, comma 4.