Art. 84 Codice Giustizia Contabile - Riunione delle cause

Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza. 2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.




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