Art. 87 Codice Giustizia Contabile - Rapporti tra invito a dedurre e citazione

La citazione e' altresi' nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.




Leggi altri articoli in: Codice Giustizia Contabile