Art. 12 cnd - Clausola di salvaguardia

Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la Commissione europea. Articolo abrogato dall’ art. 46, comma 1, D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, a decorrere dal 18 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 48, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 5/2016.  




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