Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità: a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi; b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi. Articolo abrogato dall’ art. 46, comma 1, D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, a decorrere dal 18 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 48, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 5/2016.