Art. 21 cnd - Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri

Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità. 2.  La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire: a)  per vendita o trasferimento all'estero; b)  per demolizione; c)  per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d)  per passaggio ad altro registro; e)  per perdita effettiva o presunta.    




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