Art. 32 cnd - Autorizzazione alla navigazione temporanea

L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti: a)  copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b)  certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto. 2.  L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.    




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