Art. 42 cnd - Locazione e forma del contratto

La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. 2.  Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. 3.  Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4.  La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.




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