Art. 5 cnd - Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per: a)  unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti; b)  moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno; c)  motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo; d)  modifica rilevante del motore: la modifica di un motore: 1)  che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore; 2)  che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore; e)  trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che: 1)  modifica il mezzo di propulsione dell'unità; 2)  comporta una modifica rilevante del motore; 3)  altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità; f)  mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unità è mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua; g)  famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo; h)  costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto; i)  mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo. Articolo abrogato dall’ art. 46, comma 1, D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, a decorrere dal 18 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 48, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 5/2016.  




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