L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto. Articolo soppresso dall'art. 80-ter, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, che ha abrogato l'intero Capo III.