Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto. (1) 2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. (2) (1) Comma così corretto da Comunicato 9 settembre 2005, pubblicato nella G.U. 9 settembre 2005, n. 210. (2) Comma così sostituito dall’ art. 44, comma 1, D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, a decorrere dal 18 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 48, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 5/2016.