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  • Art. 480 Codice Navigazione - Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta.

Art. 1007 Codice Navigazione - Abbandono delle merci.

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: quando le merci sono andate totalmente perdute; quando l'aeromobile si presume perito; quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione; quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.




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