Art. 1030 Codice Navigazione - Pubblicità dell'ipoteca.

Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione. L'ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.




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