Art. 1048 Codice Navigazione - Formazione dello stato attivo.

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo. L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.




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