Art. 1051 Codice Navigazione - Fallimento dell'esercente.

Gli effetti del fallimento dell'esercente, dichiarato successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 639.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto