Art. 1058 Codice Navigazione - Provvedimenti per impedire la partenza dell'aeromobile.

Il giudice competente a sensi dell'articolo 1055 e, ove ne ricorra l'urgenza, l’ENAC e l'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile.




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