Art. 1060 Codice Navigazione - Giudice dell'esecuzione.

L'espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte più magistrati, la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 1064, entro due giorni da che è stato formato.




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