Art. 1092 Codice Navigazione - Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: per fine politico; con violenza o minaccia; all'estero; da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile; collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.




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