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  • Art. 1131 Codice Navigazione - Uso di falso contrassegno d'individuazione.

Art. 1097 Codice Navigazione - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante.

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.




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