Art. 1100 Codice Navigazione - Resistenza o violenza contro nave da guerra.
Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.
Illegittimo arresto comandante nave ONG da GDF
E' illegittimo l'arresto eseguito da militari della Guardia di Finanza nei confronti del comandante di una nave di una ONG impegnata nel salvataggio di migranti nel mare mediterraneo, che aveva forzatamente violato l'alt intimatogli dalla motovedetta dei finanzieri, quasi speronandoli nel tentativo di attraccare al molo dell'isola di Lampedusa, perché effettuato, quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 1100 cod. nav., in assenza del requisito di "nave da guerra" della motovedetta, e, quanto al reato di cui all'art. 337 codice penale, in presenza di una causa di giustificazione, ex art. 51 c.p. individuata nell'adempimento del dovere di soccorso.
Cass. pen., Sez. III, 16/01/2020, n. 6626
Comandante è colui che ha il pieno controllo della nave
In tema di delitti contro la polizia della navigazione, riveste la qualifica di comandante di nave, ai fini della configurabilità del reato di resistenza o di violenza contro nave da guerra a norma dell'art. 1100, comma primo, cod. nav., qualunque soggetto che, indipendentemente dalle dimensioni del natante e dalla presenza o meno di equipaggio a lui sottoposto, ha il pieno e completo controllo della imbarcazione, con riferimento alla condotta di navigazione ed alle altre attività di bordo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la qualifica in questione in capo a due cittadini stranieri che, unici soggetti presenti a bordo alternandosi in acque territoriali alla conduzione di un gommone, avevano compiuto manovre repentine e pericolose per sottrarsi al controllo di una nave della Guardia di Finanza).
Cass. pen., Sez. III, Ordinanza, 06/11/2014, n. 49211
Opposizione all'inseguimento e abbordaggio configurano il reato 1100 CN
Le manovre compiute dall'imbarcazione che cerca di opporsi all'inseguimento ed all'abbordaggio da parte di una motovedetta della Guardia di Finanza, integrano il reato di cui all'art. 1100 c.n., di resistenza contro nave da guerra, dal momento che il naviglio della Guardia di Finanza, a prescindere dall'esercizio delle funzioni di polizia marittima e dall'equipaggiamento con personale militare, è iscritto dalla legge nella categoria delle navi da guerra come è attestato dal fatto che l'art. 6, legge n. 1409 del 1956 punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall'art. 1100 c.n..
Cass. pen., Sez. III, 14/06/2006, n. 31403