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  • Art. 1170 Codice Navigazione - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota.

Art. 1101 Codice Navigazione - Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso.

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeroporto, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.




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