Art. 1109 Codice Navigazione - Omesso rimpatrio di cittadini.

Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila (1). (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




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