Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila (1). (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.