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  • Art. 1166 Codice Navigazione - Getto di materiali e interrimento dei fondali.

Art. 111 Codice Navigazione - Imprese per operazioni portuali.

L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento (1). Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico (1). La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali (1). In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi (1). Comma abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d. l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.




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