Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell'articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione (1). (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.