Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento. Articolo abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, d. l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.