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  • Art. 1275 Codice Navigazione - Soppressione della Cassa depositi della gente di mare.

Art. 1121 Codice Navigazione - Condizioni di maggiore punibilità.

Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena è: della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile; 2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.




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