Art. 1127 Codice Navigazione - Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni.

Il comandante della nave che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorità è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo (1). (1) Comma così modificato dall'art. 16, l. 13 maggio 1983, n. 213.




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