• Home
  • C. Navigazione
  • Art. 1131 Codice Navigazione - Uso di falso contrassegno d'individuazione.

Art. 1131 Codice Navigazione - Uso di falso contrassegno d'individuazione.

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione è punito con la reclusione fino a un anno. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire un milione (1), se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno. (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




Leggi altri articoli in: Codice della Navigazione
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto