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Art. 1132 Codice Navigazione - Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile.

Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni (1). Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui. Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo. (1) Multa così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, e trasformata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della l. 689/1981 cit.




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