Art. 1137 Codice Navigazione - Rapina ed estorsione sul litorale del regno da parte dell'equipaggio.

Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice. Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.




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