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  • Art. 388 Codice Navigazione - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo.

Art. 1140 Codice Navigazione - Falsa rotta.

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire due milioni (1). Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è aumentata di un terzo. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la perdita dell'aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni. (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.




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