Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni (1). Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140. (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.